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6 Giugno 2023
12:00

Perché adottare in Italia è così difficile? Ce lo spiega Giulia Vagli, avvocato specializzato in diritto minorile

Le adozioni in Italia sono procedure complicate e decisamente dispendiose. Inoltre, in molti casi, le norme vigenti non garantiscono appieno il vero interesse del minore. Per fare un po’ di chiarezza sulla questione ci siamo rivolti ad un’esperta in materia, l'avvocato specializzata in diritto minorile Giulia Vagli, che ci ha spiegato caratteristiche e criticità di una legge che ormai ha fatto il suo tempo.

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Perché adottare in Italia è così difficile? Ce lo spiega Giulia Vagli, avvocato specializzato in diritto minorile
In collaborazione con la Dott.ssa Giulia Vagli
Avvocato ed esperta di diritto minorile
Adozioni

L’adozione è una scelta d’amore, ma anche un “bell’accollo”, come direbbe il fumettista Zero Calcare. Tempi biblici, costi esorbitanti e una buona probabilità che la propria domanda non venga accolta. Ma perché adottare è così complicato in Italia? Molto probabilmente la risposta è da ricercare nei meandri di una normativa, la legge 184/83, che nel maggio del 2023 ha compiut0 la bellezza di quarant’anni e che, a differenza di un buon Chianti, è invecchiata piuttosto maluccio.

Cosa dice oggi la legge?

«La legge 184/83 è ancora il riferimento normativo più importante in ambito di adozioni, sia di minori che di maggiorenni – ci spiega Giulia Vagli, avvocato specializzata in diritto minorile, cui ci siamo rivolti per approfondire con maggiore chiarezza questo tema assai spinoso – Essa definisce i criteri per stabilire in quali circostanze un bambino o un ragazzo possa essere adottato, quali adulti possano avanzare una richiesta d’adozione e le diverse modalità per portare al termine l’intero processo».

Ma vediamo per sommi capi cosa dice la legge 184/83 sulle adozioni.

Requisiti per il minore:

  • Il minore, per essere considerato adottabile, deve versare in stato di abbandono, ossia quella condizione in cui il bambino non può ricevere assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti fino al 4° grado.
  • Il Tribunale deve confermare tale stato di abbandono, dichiarare lo stato di adottabilità del minore e sospendere così la responsabilità genitoriale.

Requisiti per la coppia che desidera adottare:

  • La coppia deve essere sposata da almeno 3 anni continuativi e senza alcun tipo di separazione. Ciò significa che devono aver sempre vissuto insieme escludendo, almeno per la legge, quelle coppie che per esigenze diverse si sono trovate a dover vivere in luoghi diversi (oltre naturalmente ai single e a tutte quelle coppie non sposate -per esempio coppie omosessuali- o sposate da meno di 3 anni)
  • Deve godere in una condizione economica tale da consentire al bambino adottato di essere educato, accudito e mantenuto senza difficoltà.
  • Deve essere più grande di almeno 18 anni rispetto al minore, senza però superare i 45 anni d’età.

Riguardo a quest’ultimo punto, esistono due eccezioni: l’adozione infatti può avvenire anche qualora soltanto uno dei due partner abbia già compiuto 45 anni (senza aver sforato il tetto dei 55) o se entrambi gli adottanti hanno superato la soglia dei 45 anni ma il bambino o la bambina da adottare siano il fratello o la sorella del minore che è già stato preso in adozione.

I limiti della legge sull’adozione

La legge, essendo vecchia di 40 anni, soffre inevitabilmente di importanti lacune, nonostante i vari interventi di riforma, spesso troppo generici e poco efficaci. Ancora oggi infatti l’adozione rimane un percorso estremamente lungo – la media tra il momento della richiesta e l’effettiva adozione è di circa 4 anni – e costoso. Per le adozioni internazionali, le più comuni, si arriva anche ad esborsi superiori ai 16-17.000 euro. Senza parlare poi delle strettissime maglie della selezione dei candidati che permettono solo a pochissime domande di adozione di essere accolte. Nel caso delle coppie omosessuali poi, le porte all'adozione "standard" continuano a rimanere sprangate.

Adozioni difficili
In Italia sono ancora pochi coloro che riescono ad adottare

I motivi sono da ricercare in una burocrazia farraginosa, uffici preposti sotto organico ma sommersi da pratiche e, soprattutto, una normativa con parecchie zone d’ombra.

«La legge 28 del marzo 2001 (n° 149) è intervenuta in particolare in ambito di affidamento familiare, apportando modifiche alla legge 184. – afferma Vagli – Il legislatore con tale intervento ha voluto dettare misure tali da rendere effettivo il diritto del minore ad una propria famiglia, da intendersi sia quella naturale d’origine sia quella cui sia eventualmente affidato a causa delle difficoltà della famiglia d’origine».

Tuttavia le critiche non sono mancate…

«Si lamentava la genericità delle disposizioni. – continua la giurista – In particolare si fecero presenti gli impegni “generici” in tema di assistenza e aiuti economici che sono ricaduti in capo allo Stato, alle Regioni e agli enti locali. Non garantendo quindi adeguati supporti economici, la volontà di far sì che i minori rimangono all’interno del proprio nucleo familiare di origine rischia di essere letta morta».

Le adozioni particolari

Andando maggiormente nello specifico poi, grossi limiti si possono riscontrare anche nell’ambito delle cosiddette adozioni in casi particolari (art. 44 della legge n° 184/83), dove non sempre  l’interesse del minore riesce ad essere garantito.

Le adozioni particolari riguardano la celebre "stepchild adoption" utilizzata dalle famiglie omogenitoriali per riconoscere i propri figli

Questo tipo di adozione nasce infatti con lo scopo di consentire l’adozione di un minore in assenza dei requisiti richiesti per un’adozione “piena”: il minore non si trova in uno stato di abbandono, e tutto si basa sul presupposto dell’aver instaurato un rapporto stabile e continuativo con l’adulto che si muove per l’adozione. Questo aspetto in particolare rappresenta “l’appiglio” utilizzato dalle coppie omosessuali per poter adottare il proprio figlio che però, a norma di legge, risulta legalmente figlio solo al compagno o alla compagna.

La legge attuale è infatti rimasta parecchio indietro rispetto alle esigenze di migliaia di famiglie e dunque quello appena descritto rimane per molte mamme e papà l’unico modo per vedersi riconosciuti dallo Stato come genitori dei loro stessi figli.

Come anticipato però, l’adozione in casi particolari evidenzia importanti limiti. In particolare:

  • Non inseriva l’adottato nella famiglia dell’adottante, fino a pochi mesi fa. Il minore cioè, non diveniva parente dei parenti dell’adottante, ma assumeva legami solo con il genitore adottivo. Ovviamente questo potrebbe comportare importanti ripercussioni in casi di eredità e successioni. Nel febbraio 2022 però è intervenuta una importante pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità di questa parte della norma.
  • Si tratta di un’adozione a “struttura consensuale” e richiede l’iniziativa dell’adottante;
  • Serve anche l’assenso del genitore del minore che si desidera adottare.

Negli ultimi anni tribunali e magistratura hanno più volte provato a mettere una toppa a questo groviglio di mancanze e ambiguità, cercando di venire incontro il più impossibile all’interesse del minore (pensiamo al caso di un partner di coppia omosessuale che voglia adottare il figlio dell’altro). Tuttavia, come ricorda la stessa Vagli, in Italia non vige un sistema di Common Law come nel Regno Unito, dove la legge viene formata sulla base delle stanze delle autorità giuridica, ma di Civil Law, dove dunque dovrebbero essere le sentenze ad uniformarsi ai codici riconosciuti.

«Il precedente giurisprudenziale non è e non deve essere vincolante. Quindi, onde evitare orientamenti giurisprudenziali ondivaghi, è imprescindibile e doveroso un intervento legislativo in materia in modo da garantire uniformità applicativa».

Adozione

Adozioni all'estero: perché si preferiscono rispetto a quelle “interne"?

Avete mai fatto caso che i figli adottivi sono quasi sempre provenienti da Paesi esteri? Certo, la narrazione filtrata da film e media in alcuni casi può influenzare la nostra percezione, ma in questo caso, è effettivamente così: il numero di adozioni internazionali di minori è decisamente più elevato di quello nazionale.

Ciò è da ricondurre principalmente al fatto che i casi di abbandono, materiale e morale, di minori all’estero (specie in Africa e nei Paesi dell’est Europa) sono decisamente superiori a quelli interni. Anche il cosiddetto rischio giuridico gioca però un ruolo rilevante nella decisione di una coppia di orientarsi verso un’adozione internazionale rispetto ad una nazionale.

«Il rischio giuridico in cui si incorre nel momento in cui si decide di procedere, ed ottenere, l’adozione di un minore italiano è quello di vedere impugnata la sentenza di adozione; rischio che è nettamente superiore rispetto ad un’adozione internazionale» conclude Vagli.

Da qui la scelta di guardare oltre confine, con spese maggiori, lunghi viaggi e tempistiche procedurali ancora più dilatate (e spesso logoranti). Che il quarantesimo compleanno della legge 184 sia l’occasione per un bel restyling di mezza età? La speranza è sempre l’ultima a morire.

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Niccolò De Rosa
Redattore
Dagli studi umanistici all'esperienza editoriale, sempre con una penna in mano e quel pizzico d'ironia che aiuta a colorare la vita. In attesa di diventare grande, scrivo di piccoli e famiglia, convinto che solo partendo da ciò che saremo in grado di seminare potremo coltivare un mondo migliore per tutti.
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